Brescia, 21 maggio 2012

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Economia e Lavoro

Commissione Provinciale Pubblici Esercizi

commissioneLa Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 recante "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", regolamenta la materia trasferendo la titolarità autorizzatoria in capo ai Comuni, che la esercitano nel rispetto degli indirizzi e della programmazione regionale.

 

Nell'esercizio delle attività amministrative inerenti i criteri e l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i Comuni devono avvalersi - ex art. 20 - di una commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta da rappresentanti della C.C.I.A.A., delle Associazioni dei pubblici esercizi, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle Associazioni dei consumatori e degli utenti.

 

La Commissione Comunale citata, ancorché consultiva, esprime, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 20, parere obbligatorio in merito a questioni importanti, quali:

  1. la programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
  2. la definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
  3. la determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
  4. i programmi di apertura di cui all'articolo 18.2 e, cioè, quei programmi che il Sindaco può predisporre in ordine all'apertura per turno, cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico devono attenersi, rendendoli noti al pubblico.

 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20, "per i Comuni che non provvedono entro centottanta giorni (...) è istituita una commissione per ciascuna comunità montana e, per il territorio non montano, per ciascuna provincia. Le commissioni sono nominate dai rispettivi presidenti".

 

Pertanto, la Provincia di Brescia - con deliberazione della Giunta Provinciale n. 101 del 7 marzo 2006 - ha deliberato di istituire presso l'Assessorato alle Attività Produttive, la Commissione Provinciale ex art. 20 della L. R. 30/2003, avente le seguenti caratteristiche:

 

  • NATURA

Organo consultivo istituito presso la Provincia ai sensi dell'art. 20.4 della L.R. 30 del 24 dicembre 2003 a servizio dei comuni che non abbiano istituito la propria

 

  • COMPITI

La commissione, ancorché consultiva, esprime, ai sensi del comma 3 dell'art. 20, parere obbligatorio in merito alle seguenti questioni:a. la programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;b. la definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;c. la determinazione degli orari di esercizio dell'attività;d. i programmi di apertura di cui all'articolo 18.2 e, cioè, quei programmi che il Sindaco può predisporre in ordine all'apertura per turno, cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico devono attenersi, rendendoli noti al pubblico.

 

  • COMPOSIZIONE

La commissione, presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato, è composta da n. 7 membri (e relativi supplenti), ciascuno designato dall'Ente/associazione che rappresenta:§ n. 1 rappresentante della CCIAA di Brescia;§ n. 2 rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi (maggiormente rappresentative a livello provinciale);§ n. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore (maggiormente rappresentative a livello provinciale);§ n. 2 rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti (maggiormente rappresentative a livello provinciale).N.B. per ciascun rappresentante deve essere indicato anche un membro supplente.

 

  • PROCEDURA DI NOMINA  

Ai sensi del art. 1.2 della DCP n. 12 del 1° marzo 2005, la nomina viene effettuata dal Presidente nel rispetto delle relative norme costitutive;§ Il settore competente promuove l'avvio dell'istruttoria chiedendo a Enti e associazioni coinvolte le designazioni dei loro rappresentanti; una volta raccolte le trasmette alla Segreteria Generale che provvede alla stesura del conseguente Decreto presidenziale di nomina.

 

  • DURATA IN CARICA 

La commissione dura in carica per l'intero mandato amministrativo del Presidente.

 

  • FUNZIONAMENTO 

La commissione si riunisce presso la Provincia quando vi siano pareri da esprimere sulle materie di cui all'art. 20.3;§ la partecipazione dei suoi membri è senza oneri per la Provincia e non prevede, dunque, né indennità, né rimborsi spese