Economia e Lavoro
Commissione Provinciale Pubblici Esercizi
Nell'esercizio delle attività amministrative inerenti i criteri e l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i Comuni devono avvalersi - ex art. 20 - di una commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta da rappresentanti della C.C.I.A.A., delle Associazioni dei pubblici esercizi, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle Associazioni dei consumatori e degli utenti.
La Commissione Comunale citata, ancorché consultiva, esprime, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 20, parere obbligatorio in merito a questioni importanti, quali:
Ai sensi del comma 4 dell'art. 20, "per i Comuni che non provvedono entro centottanta giorni (...) è istituita una commissione per ciascuna comunità montana e, per il territorio non montano, per ciascuna provincia. Le commissioni sono nominate dai rispettivi presidenti".
Pertanto, la Provincia di Brescia - con deliberazione della Giunta Provinciale n. 101 del 7 marzo 2006 - ha deliberato di istituire presso l'Assessorato alle Attività Produttive, la Commissione Provinciale ex art. 20 della L. R. 30/2003, avente le seguenti caratteristiche:
Organo consultivo istituito presso la Provincia ai sensi dell'art. 20.4 della L.R. 30 del 24 dicembre 2003 a servizio dei comuni che non abbiano istituito la propria
La commissione, ancorché consultiva, esprime, ai sensi del comma 3 dell'art. 20, parere obbligatorio in merito alle seguenti questioni:a. la programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;b. la definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;c. la determinazione degli orari di esercizio dell'attività;d. i programmi di apertura di cui all'articolo 18.2 e, cioè, quei programmi che il Sindaco può predisporre in ordine all'apertura per turno, cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico devono attenersi, rendendoli noti al pubblico.
La commissione, presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato, è composta da n. 7 membri (e relativi supplenti), ciascuno designato dall'Ente/associazione che rappresenta:§ n. 1 rappresentante della CCIAA di Brescia;§ n. 2 rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi (maggiormente rappresentative a livello provinciale);§ n. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore (maggiormente rappresentative a livello provinciale);§ n. 2 rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti (maggiormente rappresentative a livello provinciale).N.B. per ciascun rappresentante deve essere indicato anche un membro supplente.
Ai sensi del art. 1.2 della DCP n. 12 del 1° marzo 2005, la nomina viene effettuata dal Presidente nel rispetto delle relative norme costitutive;§ Il settore competente promuove l'avvio dell'istruttoria chiedendo a Enti e associazioni coinvolte le designazioni dei loro rappresentanti; una volta raccolte le trasmette alla Segreteria Generale che provvede alla stesura del conseguente Decreto presidenziale di nomina.
La commissione dura in carica per l'intero mandato amministrativo del Presidente.
La commissione si riunisce presso la Provincia quando vi siano pareri da esprimere sulle materie di cui all'art. 20.3;§ la partecipazione dei suoi membri è senza oneri per la Provincia e non prevede, dunque, né indennità, né rimborsi spese
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La Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 recante "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", regolamenta la materia trasferendo la titolarità autorizzatoria in capo ai Comuni, che la esercitano nel rispetto degli indirizzi e della programmazione regionale.



